ASSOCIAZIONE STUDIO INTERCULTURALE

QIGONG

Associazione Sportiva Dilettantistica

 
 

LO STATUTO


Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione assume la denominazione ”Associazione Studio Interculturale Qigong – Associazione Sportiva Dilettantistica", siglabile “A.S.I.Q. A.S.D.”. L’associazione sportiva ha la propria sede legale in Genova, Piazza Martinez 7/1, 16143 Genova.

L’associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.

L’Associazione si impegna ad osservare le norme e i regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive e delle Discipline associate alle quali eventualmente aderisce. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Caratteristiche

L’Associazione Sportiva Dilettantistica è autonoma ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci. L’Associazione Sportiva Dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.3 - Scopo

L’Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, compresa l’attività didattica. In particolare, l’associazione si propone quale scopo principale:

1. la pratica della disciplina sportiva del Qigong, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;

2. l’organizzazione di attività didattiche, di aggiornamento e di perfezionamento della pratica sportiva del Qigong allo scopo di divulgarne la conoscenza e di favorirne il riconoscimento sociale ed istituzionale;

3. lo studio e la ricerca scientifica riguardo alle possibilità di impiego del Qigong in ambito medico;

4. la collaborazione con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni sia in ambito pubblico che privato, per la realizzazione di dette finalità.

Art.4 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione potrà organizzare concorsi, stage, manifestazioni, ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento ed alla pratica, anche a scopo formativo, della disciplina sportiva del Qigong. L’Associazione si propone, infine, di svolgere anche altre attività connesse agli scopi istituzionali che, in via esemplificativa, si elencano di seguito:

- organizzazione di manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico, aventi per tema la cultura, l’arte e lo sport in genere;

- organizzazione e gestione di “centri di servizio” per gli associati; organizzazione di corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previste dall’Associazione, compresi i corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;

- volontariato in ambito sanitario;

- promozione dello scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia ed all’estero, attraverso l’organizzazione di viaggi di approfondimento e di conoscenza dell’attività sportiva;

- a gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

- gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti di alimenti e bevande;

- pubblicare riviste, videocassette ed altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;

- gestire un sito internet, al fine di divulgare le attività promosse dall’Associazione;

Art. 5 - Ammissione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali dell’Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le norme adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Associazione Sportiva Dilettantistica e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, il quale dovrà in detta richiesta specificare le proprie generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all’instaurazione e gestione del vincolo associativo; detti dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi, salvo vi sia il consenso espresso e scritto da parte dell’interessato e fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione l’associato si impegna al versamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, oltre che al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo e pertanto non sono ammessi soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art.6 – Attività in collaborazione

L’associazione potrà, con delibera dell’Assemblea, presa a maggioranza semplice, aderire ad organizzazioni nazionali e consorzi, associazioni più vaste e leghe, purché senza fini di lucro. I servizi dell’Associazione sono rivolti ai Soci.

Art.7 – Diritti e doveri degli Associati

Il numero dei soci è illimitato. La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all’Associazione ed alle attività dalla stessa organizzate. Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. L’associato non potrà essere retribuito in alcun modo, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8 – Recesso ed esclusione dell’associato

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. L'associato può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine stabilito nella richiesta di versamento del contributo associativo;

b) per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata A/R. L'associato interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva Assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo degli associati.

La comunicazione della Convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice, oppure fax, oppure e-mail, oppure telegramma, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere la data e l’ora della prima convocazione, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente stesso o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata, nominata tra i membri del Direttivo.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati, purché in regola con le quote associative.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1) elezione del Consiglio Direttivo;

2) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;

3) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del bilancio di previsione per l’anno successivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;

4) approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'importo della quota annuale di adesione;

5) ratifica o annullamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in riferimento alle esclusioni degli Associati;

6) deliberazioni su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Gli associati possono farsi rappresentare, in assemblea, da un altro associato purché munito di delega scritta.

Ogni associato può rappresentare tre associati. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza (in proprio o per delega) di 2/3 degli associati e con decisione approvata dalla maggioranza degli associati presenti e rappresentati;

2) scioglimento dell'Associazione con i quorum di cui al successivo articolo 18;

3) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a nove membri. Il Consiglio dura in carica quattro anni e, comunque, fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche dell’Associazione. I suoi componenti sono rieleggibili.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte di federazioni sportive. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

La convocazione è fatta mediante lettera semplice, e-mail oppure fax, da inoltrare a ciascun associato almeno 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

E’ fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni.

Il Consiglio Direttivo:

1) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'associazione;

3) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività previste dell'associazione;

4) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio di previsione;

5) ammette i nuovi associati;

6) esclude gli associati salva successiva ratifica dell'Assemblea;

7) delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private, che interessano l’attività dell’Associazione, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Tesoriere;

il Segretario.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo , ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e li presiede. Egli sovraintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice - Presidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del presidente stesso.

Il Vice -Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento e ne assume gli stessi poteri e doveri.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e cura l’amministrazione e la contabilità dell’Associazione in collaborazione con il Segretario, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. E' sua competenza curare la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coordinare e gestire le attività della Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale viene utilizzato per lo svolgimento delle attività dell’Associazione ed è costituito da:

a) quote e contributi ordinari degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione. L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.13 - Rendiconto economico finanziario

L’esercizio sociale inizia dal 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.14 - Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione viene predisposto dal Consiglio Direttivo, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Art. 15 – Divieto di distribuzione di utili

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili che l’associazione deve tenere sono:

il libro degli associati;

il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

il libro dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea;

tutte le eventuali scritture ausiliarie necessarie per la corretta tenuta della contabilità e funzionali alla redazione del rendiconto economico-finanziario di cui all’art.

14 dello Statuto. Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente numerati e siglati dal Presidente.

Art. 17 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dopo la liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni con finalità analoghe, sentita l’autorità competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Rinvio

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.


@2008-2024 Associazione Studio Interculturale QiGong - Associazione Sportiva Dilettantistica - C.F. 95104810106 - www.asiq.it