E' costituita una Associazione
Sportiva Dilettantistica nella forma della associazione priva di
personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
Codice Civile. L’Associazione assume la denominazione ”Associazione
Studio Interculturale Qigong – Associazione Sportiva
Dilettantistica",
siglabile “A.S.I.Q.
A.S.D.”.
L’associazione sportiva ha
la propria sede legale in Genova, Piazza Martinez 7/1, 16143 Genova.
L’associazione potrà
comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio
nazionale ed anche all’estero.
L’Associazione si impegna ad
osservare le norme e i regolamenti del CONI, delle Federazioni
Sportive e delle Discipline associate alle quali eventualmente
aderisce.
La durata dell’Associazione
è stabilita a tempo indeterminato.
Art. 2 - Caratteristiche
L’Associazione Sportiva
Dilettantistica è autonoma ed è caratterizzata dalla democraticità
della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci.
L’Associazione Sportiva
Dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili
sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi
istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
Art.3 - Scopo
L’Associazione, attraverso i
metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di
promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e
motorio-sportive, compresa l’attività didattica.
In particolare,
l’associazione si propone quale scopo principale:
1. la pratica della disciplina
sportiva del Qigong, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini
alla vita sportiva e ricreativa;
2. l’organizzazione di
attività didattiche, di aggiornamento e di perfezionamento della
pratica sportiva del Qigong allo scopo di divulgarne la conoscenza e
di favorirne il riconoscimento sociale ed istituzionale;
3. lo studio e la ricerca
scientifica riguardo alle possibilità di impiego del Qigong in
ambito medico;
4. la collaborazione con altre
Associazioni, Enti ed Istituzioni sia in ambito pubblico che privato,
per la realizzazione di dette finalità.
Art.4 - Attività
Al fine di perseguire gli
scopi istituzionali, l’Associazione potrà organizzare concorsi,
stage, manifestazioni, ed altre iniziative specifiche, miranti alla
promozione, al coordinamento ed alla pratica, anche a scopo
formativo, della disciplina sportiva
del Qigong.
L’Associazione si propone,
infine, di svolgere anche altre attività connesse agli scopi
istituzionali che, in via esemplificativa, si elencano di seguito:
- organizzazione di
manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico, aventi per
tema la cultura, l’arte e lo sport in genere;
- organizzazione e gestione di
“centri di servizio” per gli associati;
organizzazione di corsi di
preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previste
dall’Associazione, compresi i corsi di aggiornamento e di
preparazione per allenatori e tecnici;
- volontariato in ambito
sanitario;
- promozione dello scambio con
altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia ed
all’estero, attraverso l’organizzazione di viaggi di
approfondimento e di conoscenza dell’attività sportiva;
- a gestione di impianti,
propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di
vario genere;
- gestire centri di ritrovo per
gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe,
con possibile attività di somministrazione di alimenti di alimenti
e bevande;
- pubblicare riviste,
videocassette ed altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- gestire un sito internet, al
fine di divulgare le attività promosse dall’Associazione;
Art. 5 - Ammissione degli
associati
Sono ammessi a far parte
dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità
istituzionali dell’Associazione, intendano collaborare al loro
raggiungimento ed accettino le norme adottate attraverso lo statuto
ed i regolamenti.
L’ammissione dei soci
avviene su domanda degli interessati. La domanda di ammissione a
socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata
dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della
Associazione Sportiva Dilettantistica e risponde verso la stessa per
tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
L'ammissione all'Associazione
è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del
richiedente, il quale dovrà in detta richiesta specificare le
proprie generalità.
Il trattamento dei dati
personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso
l’Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è
finalizzato all’instaurazione e gestione del vincolo associativo;
detti dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi, salvo vi
sia il consenso espresso e scritto da parte dell’interessato e
fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e
per la stipula di polizze assicurative.
All'atto dell'ammissione
l’associato si impegna al versamento della quota associativa
annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in
sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria,
oltre che al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Il rapporto associativo e le
modalità associative sono volte a garantire l’effettività del
rapporto medesimo e pertanto non sono ammessi soci temporanei.
La quota associativa è
intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art.6 – Attività in
collaborazione
L’associazione potrà, con
delibera dell’Assemblea, presa a maggioranza semplice, aderire ad
organizzazioni nazionali e consorzi, associazioni più vaste e leghe,
purché senza fini di lucro.
I servizi dell’Associazione
sono rivolti ai Soci.
Art.7
– Diritti e doveri degli Associati
Il numero dei soci è
illimitato.
La qualità di socio comporta
la possibilità di frequenza all’Associazione ed alle attività
dalla stessa organizzate.
Tutti gli associati hanno
diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Tutti gli associati hanno i
diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal
presente Statuto, in particolare hanno diritto di accesso ai
documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell'associazione.
L’associato non potrà
essere retribuito in alcun modo, ma avrà diritto al solo rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,
avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in
forma volontaria e gratuita dai propri associati.
L'associazione può, in caso
di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri
associati.
Il comportamento
dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno
dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore
morale, nel rispetto del presente Statuto.
Il socio è tenuto al
pagamento della quota sociale.
Le somme versate per le quote
sociali non sono rimborsabili.
Art. 8 – Recesso ed
esclusione dell’associato
L'associato può recedere
dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al
Presidente.
L'associato può essere
escluso dall'associazione nei seguenti casi:
a) morosità protrattasi per 3
mesi dal termine stabilito nella richiesta di versamento del
contributo associativo;
b) per avere contravvenuto
alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per gravi motivi
che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione
stessa.
L'esclusione dell'associato è
deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente
le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata
all’interessato a mezzo lettera raccomandata A/R.
L'associato interessato dal
provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno
della successiva Assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato
l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del
provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea –
che deve avvenire nel termine di tre mesi - l'associato interessato
dal provvedimento si intende sospeso.
Gli associati receduti e/o
esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi
versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 9 - Gli organi
dell'Associazione
Gli organi dell'associazione
sono:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
Tutte le cariche associative
sono ricoperte a titolo gratuito.
Art. 10 - L'Assemblea
L'Assemblea è organo sovrano
dell'associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si
trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea viene convocata,
in via ordinaria, almeno una volta l’anno, dal Consiglio Direttivo
dell'associazione. Può inoltre essere convocata, tanto in sede
ordinaria che in sede straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo
ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo degli
associati.
La comunicazione della
Convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare agli
associati con lettera semplice, oppure fax, oppure e-mail, oppure
telegramma, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Gli avvisi di convocazione devono contenere la data e l’ora della
prima convocazione, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si
tiene la riunione.
L'Assemblea degli associati è
presieduta dal Presidente stesso o, nel caso di sua impossibilità,
dal Vicepresidente o da altra persona delegata, nominata tra i membri
del Direttivo.
I verbali delle riunioni
dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua
assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente
dell’Assemblea tra i presenti.
L'Assemblea può essere
ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per
la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede
legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti
gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è
valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi
in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti o
rappresentati, purché in regola con le quote associative.
Spetta alla competenza
dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1) elezione del Consiglio
Direttivo;
2) proposizione di iniziative,
indicandone modalità e supporti organizzativi;
3) approvazione del rendiconto
economico finanziario consuntivo e del bilancio di previsione per
l’anno successivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4) approvazione, su proposta del
Consiglio Direttivo, dell'importo della quota annuale di adesione;
5) ratifica o annullamento delle
deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in riferimento alle
esclusioni degli Associati;
6) deliberazioni su ogni altro
argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione
dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni
dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne
quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone
o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
Gli associati possono farsi
rappresentare, in assemblea, da un altro associato purché munito di
delega scritta.
Ogni associato può
rappresentare tre associati.
Spetta al Presidente
constatare la regolarità delle deleghe.
Ogni associato ha diritto di
esprimere un solo voto.
Le discussioni e le
deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte
in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente
dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto
dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito
registro, conservato a cura del Segretario.
Ogni associato ha diritto di
consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Spetta alla competenza
dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1) approvazione di eventuali
modifiche allo Statuto con la presenza (in proprio o per delega) di
2/3 degli associati e con decisione approvata dalla maggioranza degli
associati presenti e rappresentati;
2) scioglimento
dell'Associazione con i quorum di cui al successivo articolo 18;
3) deliberare su ogni altro
argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di partecipare
alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati
iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Le deliberazioni prese in
conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se
assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art.11 - Il Consiglio
Direttivo
L'Associazione è amministrata
da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a
nove membri. Il Consiglio dura in carica quattro anni e, comunque,
fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
dell’Associazione. I suoi componenti sono rieleggibili.
Non possono far parte del
Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti
disciplinari da parte di federazioni sportive.
La convocazione del Consiglio
direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e convocata da un
terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
La convocazione è
fatta mediante lettera semplice, e-mail oppure fax, da inoltrare a
ciascun associato almeno 3 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza.
E’ fatto divieto ai
consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima
federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni.
Il Consiglio Direttivo:
1) compie tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione;
2) redige e presenta
all'assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte
dall'associazione;
3) redige e presenta
all'assemblea il rapporto annuale sulle attività previste
dell'associazione;
4) redige e presenta
all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il
bilancio di previsione;
5) ammette i nuovi associati;
6) esclude gli associati salva
successiva ratifica dell'Assemblea;
7) delibera sull’adesione e
partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche
e private, che interessano l’attività dell’Associazione,
designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Le riunioni del Consiglio
direttivo sono legalmente costituite quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere devono essere
assunte con il voto favorevole
Nell'ambito del Consiglio
Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Tesoriere;
il Segretario.
Il Presidente
è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il
Consiglio Direttivo , ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
provvede alla convocazione dell'Assemblea degli associati e del
Consiglio Direttivo e li presiede.
Egli sovraintende, in
particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza,
impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte
dal Vice - Presidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di
competenza del presidente stesso.
Il Vice
-Presidente è
eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di
assenza o di legittimo impedimento e ne assume gli stessi poteri e
doveri.
Il Tesoriere
è eletto dal Consiglio Direttivo e cura l’amministrazione e la
contabilità dell’Associazione in collaborazione con il Segretario,
secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario
è eletto dal
Consiglio Direttivo. E' sua competenza curare la stesura dei verbali
delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coordinare e
gestire le attività della Associazione secondo le direttive del
Presidente e del Consiglio Direttivo.
Le sedute e le deliberazioni
del Consiglio sono fatte constare da processo verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Art.12 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale viene
utilizzato per lo svolgimento delle attività dell’Associazione ed
è costituito da:
a) quote e contributi ordinari
degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio
direttivo e ratificata dall'Assemblea;
b) eredità, donazioni e
legati;
c) contributi dello Stato,
delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione
europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di
beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli
associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili
con le finalità sociali dell’Associazione.
L’associazione è tenuta per
almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con
l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali,
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché,
per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della
documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle
detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Art.13 - Rendiconto
economico finanziario
L’esercizio sociale inizia
dal 1° settembre e
termina il 31 agosto
di ogni anno.
Il rendiconto
economico-finanziario
viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la
sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può
essere consultato da ogni associato.
L'Assemblea per l'approvazione
del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in
ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei
mesi.
Dal rendiconto deve risultare,
in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’Associazione.
L’eventuale avanzo di
gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali
statutariamente previste.
Art.14 - Bilancio di
previsione
Il bilancio di previsione
viene predisposto dal Consiglio Direttivo, depositato presso la sede
dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere
consultato da ogni associato.
L'Assemblea per l'approvazione
del bilancio di previsione deve tenersi entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza
dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
Art. 15 – Divieto di
distribuzione di utili
E’ fatto espresso divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Art. 16 - Libri sociali e
registri contabili
I libri sociali ed i registri
contabili che l’associazione deve tenere sono:
il libro degli associati;
il libro dei verbali delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo;
il libro dei verbali delle
deliberazioni dell'Assemblea;
tutte le eventuali scritture
ausiliarie necessarie per la corretta tenuta della contabilità e
funzionali alla redazione del rendiconto economico-finanziario di
cui all’art.
14 dello Statuto.
Tali libri, prima di essere
posti in uso, devono essere preventivamente numerati e siglati dal
Presidente.
Art. 17 - Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i quattro quinti degli associati convocati in
assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo
scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e
delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dopo la
liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio
sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di
associazioni con finalità analoghe, sentita l’autorità
competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 - Rinvio
Per tutto ciò che non è
previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed
alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche
private.